In tutti i tipi di finanziamento (ad es. un mutuo o un leasing o un prestito personale) sulla somma prestata (detta capitale) vengono addebitati degli interessi che vengono pagati unitamente alla restituzione del capitale.
L’anatocismo (dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ἀνα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura»), o capitalizzazione degli interessi, consiste nella somma degli interessi con il capitale che a sua volta si accresce e sul quale vengono poi conteggiati nuovi interessi. In pratica l’anatocismo può essere definito come l’applicazione degli interessi sugli interessi.
Solitamente le banche applicano l’anatocismo nei rapporti di apertura di credito in conto corrente (cosiddetto fido bancario, nel quale la banca mette a disposizione del correntista una certa somma sul conto corrente) e sui conti correnti che presentino passività (ossia in scoperto o in rosso) mediante l’addebito sul capitale di tutti gli interessi passivi maturati trimestralmente: ciò significa che nei conti correnti passivi le banche sommano al capitale gli interessi maturati quattro volte l’anno, aumentando così a dismisura la passività del conto corrente.
Per capire meglio il meccanismo sul quale si basa l’anatocismo, si veda il seguente esempio:
Si prenda un capitale di 100 € e un saggio di interesse del 2%.
Alla prima scadenza, dopo l’applicazione degli interessi, si avrà che il capitale (€ 100) e interessi (€ 2) daranno una somma di € 102.
Alla seconda scadenza, il calcolo degli interessi dovrebbe di nuovo effettuarsi tenendo a riferimento, come base, il capitale iniziale (€ 100); pertanto, anche nei mesi successivi, ogni singola quota di interessi darebbe sempre essere di € 2.
Qualora si effettui un calcolo degli interessi utilizzando l’anatocismo, la base su cui applicare il saggio del 2% non è più € 100, ma € 102 (capitale di € 100 + € 2 di interessi).
Ne deriva che già alla seconda mensilità, gli interessi non sono più € 2 bensì € 2,04 (per un totale di € 102,04).
Anche alle successive scadenze, si verificherà lo stesso risultato.
Nel terzo mese, l’interesse verrà applicato su € 104,04 € (ossia: capitale di € 102,04 + 2% di interesse).
Gli interessi, quindi, alla terza scadenza, ammonteranno a € 2,08, e così via.
L’esempio dà modo di comprendere quali siano le reali proporzioni tra le due metodologie di calcolo degli interessi.
L’anatocismo è disciplinato dall’art. 1283 del codice civile, il quale prevede dei limiti ben precisi per la sua applicazione:
“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
In altre parole significa che l’inserzione di una clausola che preveda l’anatocismo in un rapporto di conto corrente bancario può essere ritenuta lecita solamente se l’anatocismo sia considerato, da sempre, come una usanza pacificamente accettata sia dai clienti che dalle banche (cosiddetto uso normativo).
In campo bancario la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione con le sentenze 16/03/1999 n. 2374, 30/03/1999 n. 3096, 11/11/1999 n. 12507, Cass. sezioni unite 21095/2004, Cass. 10127/2005 e Cass. 15135/2014, ritiene del tutto illegittimo l’anatocismo trimestrale degli interessi debitori applicato dagli istituti di credito.
In altre parole significa che oggi gli interessi sugli interessi, comunemente applicati da tutte le banche nei contratti di conto corrente passivi, sono da considerare illeciti e debbono essere integralmente restituiti ai correntisti dall’inizio del rapporto di conto corrente.
Sono ormai numerosi i provvedimenti di tutti i Tribunali d’Italia che, sulla scia delle sentenze della Cassazione, che sino ad oggi ha sempre confermato il rivoluzionario indirizzo antibancario, hanno imposto la restituzione degli interessi anatocistici ai correntisti.
Il correntista intenzionato ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’istituto di credito banca (qualunque esso sia), deve innanzitutto scrivere una lettera con cui chiede la restituzione dell’anatocismo (anche al fine di interrompere i termini di prescrizione, nel caso in cui il conto corrente sia stato chiuso) e, in caso di riposta negativa, rivolgersi ad un legale per intentare un’azione.