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L’usura bancaria

Il reato di usura, disciplinato dall’art. 644 c.p., sanciva la condanna di chi, approfittando dello “stato di bisogno” di una persona, si faceva dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo della prestazione di denaro o di altra cosa mobile.
Tale disposizione lasciava tuttavia ampia discrezionalità al giudice in merito all’individuazione dello stato di bisogno, inoltre spesso uno stesso tasso veniva a volte considerato usurario ed altre lecito.
La situazione venne risolta dalla Legge n.108 del 7 marzo 1996: innanzitutto modificava sia l’art. 644 c.p., sia l’art. 1815 c.c., stabilendo che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari sono definiti all’art. 2, c. 4, “nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G.U. ai sensi del c. 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”; riprendeva, inoltre, la disposizione dell’art. 644 c.p. secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.
La commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo ai fini della verifica del superamento del Tasso Soglia Usura (T.S.U.), così come confermato dalla sentenza della Cassazione Penale, sez. II, n. 262 del 19/02/2010 e sentenza della Cassazione penale, sez. II, n. 12028 del 26 marzo 2010, che hanno confermato l’inclusione della CMS tra gli oneri da includere nella determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG) ai sensi dell’usura, precisando inoltre la non conformità alla norma di cui all’art.644 del Codice Penale delle Istruzioni della Banca d’Italia, laddove escludevano tali oneri dal calcolo del tasso effettivo globale. Tale sentenza infatti così declamava: “Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale del comma IV dell’art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini delle determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente”.
In base alla L. n. 108/1996, che si rifà all’art. 644 c.p., la formula per la verifica del superamento del tasso soglia (T.E.G. – Tasso Effettivo Globale) è il seguente:

TEG= (Oneri x 36500) / Numeri debitori

in cui:

gli “Oneri” sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, e ricomprendono gli interessi, le commissioni di massimo scoperto o qualsivoglia altra commissione, le spese.

i “Numeri Debitori” sono dati dal prodotto tra i “saldi” ed i “giorni”.

Il TEG così ottenuto è stato quindi confrontato col Tasso Soglia Usura (T.S.U.) del trimestre di riferimento, ottenuto come il TEGM (tasso effettivo globale medio) rilevato trimestralmente da Banca d’Italia maggiorato del 50%. Dal terzo trimestre 2011 il governo Monti ha modificato il metodo di calcolo del tasso soglia, riducendo dal 50% al 25% lo spread percentuale e aggiungendo un margine fisso di 4 punti percentuali, rendendo così assai più difficoltoso il raggiungimento del limite di usura, soprattutto per quanto riguarda i mutui.
Nel caso si sia verificato il superamento del tasso soglia da parte del TEG, con conseguente “Usura” sul conto corrente, le competenze (Interessi debitori, CMS, spese e commissioni, con esclusione delle imposte e tasse) dello specifico trimestre non sono dovute e sono state indebitamente sottratte dalla banca al correntista. Le competenze dei trimestri in cui si è superato il tasso soglia, in quanto non dovute, vengono stornate dal saldo del c/c e non concorrono alla formazione di interessi passivi nei trimestri successivi.

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Posted in Usura - Anatocismo - Diritto Bancario