Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, D.L. 193/2016, a decorrere dal 2017, è prevista l’introduzione dell’obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni Iva periodiche e contemporaneamente la modifica del c.d. “spesometro”, ossia l’invio dei dati relativi sia alle fatture attive sia a quelle passive.
In particolare, il comma 1, articolo 4, D.L. 193/2016 interviene modificando il contenuto dell’articolo 21, D.L. 78/2010, stabilendo che “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25, D.P.R. 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonchè i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all’articolo 9, D.P.R. 601/1973”. Sotto il profilo sostanziale la prima importante modifica riguardante tale ultimo adempimento comunicativo, il c.d. spesometro, è rappresentata dalla periodicità di presentazione che, rispetto alle versioni precedenti, da annuale viene trasformata in trimestrale. Su tale aspetto, tuttavia, merita di essere messa in evidenza sin da subito una peculiarità riguardante le fatture dell’anno 2017, per le quali, in deroga alla “nuova” scadenza trimestrale normativamente stabilita, è previsto l’invio entro:
– il 28 settembre 2017, per le fatture riferite al primo semestre 2017;
– il 28 febbraio 2018, per le fatture riferite al secondo semestre 2017.
Un secondo elemento di distinzione rispetto alla passata formulazione dello spesometro è costituito dalle modalità di invio dei dati delle fatture. Infatti, per le operazioni relative all’anno 2017 è ammesso il solo invio analitico, escludendo il c.d. invio aggregato previsto invece per le operazioni riguardanti l’anno 2016.
Secondo quanto previsto dal citato comma 1, articolo 4, D.L. 193/2016, sono obbligati alla comunicazione in commento tutti i soggetti passivi ai fini Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. In altri termini, sono obbligati all’obbligo comunicativo:
- le imprese individuali;
- i professionisti;
- le società;
- gli enti pubblici e privati differenti dalle società che svolgono attività commerciali;
- i soggetti non residenti che si sono identificati in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale;
- i contribuenti che applicano il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive ex articolo 13, L. 388/2000 se è ancora in corso il triennio agevolato.
Di conseguenza, la comunicazione in commento riguarda tutti i soggetti passivi Iva (imprese e lavoratori autonomi) e quindi, come sottolineato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 24/E/2011, interessa anche:
- i soggetti (imprese e lavoratori autonomi) in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali/agricole ai sensi dell’articolo 4, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che effettuano operazioni esenti e hanno esercitato l’opzione per la dispensa degli adempimenti Iva ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972.
Ancora sotto il profilo soggettivo il D.L. 193/2016 prevede alcune ipotesi di esonero legate ad aspetti sia di natura soggettiva sia oggettiva. In particolare, sono esonerati dall’obbligo comunicativo in esame:
- determinati produttori agricoli;
- i soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati;
- i soggetti che adottano il regime dei “nuovi” minimi e il regime forfettario;
- le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che adottano il regime L. 398/1991;
- le P.A..
Una particolare attenzione deve essere riservata, sotto il profilo soggettivo, a coloro che nel corso del periodo di riferimento hanno posto in essere operazioni straordinarie, quali fusioni o conferimenti, a seguito delle quali uno o più soggetti si sono estinti. In tal caso, ipotizzando l’estinzione del soggetto dante causa, l’avente causa deve procedere con l’effettuazione di distinte comunicazioni:
- la comunicazione dei dati delle proprie fatture;
- la comunicazione dei dati delle fatture del soggetto dante causa estinto,
- relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
- la comunicazione dei dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.
Ipotizzando una fusione per incorporazione alla data del 31 ottobre 2017, in cui Alfa (società dante causa o incorporata) viene incorporata in Beta (società beneficiaria o incorporante). In tale ipotesi, Beta (società beneficiaria o incorporante) deve procedere con l’invio della comunicazione dei dati delle proprie fatture e della comunicazione dei dati delle fatture della società Alfa (società dante causa o incorporata).
Dalla lettura dell’articolo 21, D.L. 78/2010 post modifiche ex comma 1, articolo 4, D.L. 193/2016, emerge che oggetto della comunicazione sono i dati relativi a:
- tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione nel registro di cui all’articolo 23, D.P.R. 633/1972;
- tutte le fatture d’acquisto e le bollette doganali registrate a norma dell’articolo 25, D.P.R. 633/1972.
Ai fini dell’adempimento, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 87/E/2017, ha precisato che: per “fatture emesse” è necessario fare riferimento alla data di emissione del documento mentre per “fatture di acquisto” è necessario fare riferimento alla data di registrazione. Rispetto al passato, inoltre, non sono previsti limiti di importo minimo, di conseguenza, a prescindere dall’importo indicato in fattura, al sussistere dei requisiti soggettivi e oggettivi il documento deve essere comunicato all’Amministrazione finanziaria.
Una precisazione va fatta relativamente alle operazioni soggette al regime del margine per le quali deve essere comunicato solo l’importo della base imponibile alla quale è riferita l’imposta senza considerare la parte non soggetta.
Rispetto alla passata “versione” dello spesometro sono inoltre incluse, in quanto non specificatamente escluse dall’adempimento in commento, le seguenti operazioni:
- cessioni all’esportazione poste in essere nei confronti di soggetti non residenti che provvedono all’invio degli stessi al di fuori della UE entro 90 giorni dalla consegna;
- cessioni alle esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972 vale a dire quelle dirette;
- importazioni;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi black list;
- operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria quali i contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, di compravendita di immobili, i servizi telefonici, beni e servizi acquistati dai condomini;
- operazioni effettuate nei confronti di privati se documentati da fattura, anche qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione;
- passaggi interni di beni tra rami d’azienda, se documentati da fattura.
Con il provvedimento n. 58793/2017, è stato stabilito il contenuto della comunicazione in commento. In particolare, tali dati sono rappresentati da:
− dati identificativi del cedente o prestatore;
− dati identificativi del cessionario o committente;
− data e numero della fattura (della bolletta doganale o della nota di variazione);
− base imponibile Iva;
− aliquota Iva applicata;
− imposta;
− tipologia dell’operazione.
Con riferimento al dato riguardante la natura dell’operazione, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E/2017, il campo “Natura” deve essere valorizzato soltanto nella circostanza in cui l’operazione non comporti l’esposizione dell’Iva in fattura. In altri termini, il cedente o prestatore dovrà, alternativamente: − indicare l’imposta presente sulla fattura, per l’operazione effettuata; − valorizzare il campo “Natura”, riportando lo specifico motivo per il quale l’imposta non è stata indicata sulla fattura (ad esempio operazione in reverse charge, operazione esente, operazione non imponibile, etc.).
Regime sanzionatorio
Secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà (1 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro per ciascun trimestre) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo Iva effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.
Infine, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 87/E/2017 ha riconosciuto la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997. Il ravvedimento si applica:
− sulla sanzione ridotta (1 euro, con un massimo di 500 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione della violazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
− sulla sanzione piena (2 euro, con un massimo di 1.000 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.