La banca, quando il correntista lo richiede, è tenuta a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto corrente oggetto di analisi, anche se vengano superati i dieci anni di durata del medesimo. Bisogna tenerne di conto quando si procede ad un’analisi degli estratti conto per verificare se gli stessi siano viziati da usura e anatocismo, nonostante la Banca si rifiuti di recuperare la documentazione precedente ai 10 anni dalla data della richiesta.
É quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 2 agosto 2013, n. 18541.
Secondo i giudici della Corte, infatti, deve concludersi per la manifesta infondatezza della proposta eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 2220 c.c., correlato all’art. 50 TU n. 385 del 1993, dovendosi ribadire la radicale diversità tra le esigenze probatorie (di natura sommaria, o fondate sulla fede privilegiata attribuita ad alcuni documenti unilateralmente provenienti dal creditore) della fase monitoria da quelle del giudizio a cognizione piena, ove occorre dimostrare l’esistenza e l’entità del proprio credito mediante la puntuale applicazione dell’art. 2697 c.c. Infatti la produzione degli estratti conto relativi ad un arco temporale più breve selezionato arbitrariamente dalla banca, deve ritenersi in toto inidonea ad assolvere l’onus probandi posto a carico della stessa. In pratica, la banca non può difendersi sostenendo che la previsione di un arco temporale lungo per la conservazione dei documenti, i “famosi” dieci anni, vada interpretata come una limitazione dell’onere posto a carico della banca stessa di dimostrare il credito.
Pertanto i Giudici della Suprema Corte, richiamando l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 21095/2004, hanno concluso stabilendo che la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto, anche oltre il decennio, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito quando le contestazioni del debitore riguardano l’intera durata del rapporto.